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Studio Legale Di Pace & Negretti

Il Blog del Diritto Amministrativo

Codice appalti recepito in Sicilia con la L.R. 12/2011

Pubblichiamo di seguito il testo della Legge Regionale Siciliana n. 12 del 12 luglio 2011, di recepimento del d.lgs. 163/2006.

A nostro sommesso parere, il rinvio di cui al comma 1 dell’articolo 1 è da intendersi di tipo mobile: se tale tesi fosse corretta, il codice appalti sarebbe stato recepito in senso “dinamico”, con riferimento quindi anche alle modifiche successive alla pubblicazione della legge regionale. Continua a leggere »

Il Decreto Sviluppo affossa le piccole imprese e favorisce la corruzione.

Con il Decreto Legge 6 luglio 2011 n. 98 il governo ha aumentato la misura del “contributo unificato”, il tributo che il cittadino paga ogni volta che fa una causa, e ne ha esteso l’applicabilità anche a fattispecie che prima ne erano esenti.

In particolare, il contributo unificato per i ricorsi al TAR in materia di appalti pubblici, già molto alto, da oggi passa da € 2.000,00 ad € 4.000,00, e va versato non soltanto col ricorso introduttivo, ma anche coi motivi aggiunti e col ricorso incidentale.

In sostanza, se un’impresa partecipa ad una gara d’appalto e viene illegittimamente esclusa, per fare ricorso deve pagare una prima tassa di 4.000 euro per il ricorso; poi una seconda tassa di 4.000 per impugnare il provvedimento di aggiudicazione definitiva; e altri 4.000 euro ogni volta che l’amministrazione adotta un nuovo provvedimento connesso (cioè appartenente alla medesima procedura di gara).

Il ricorrente quindi paga, di tasse, tra gli 8.000 e i 16.000 euro, a cui vanno aggiunti gli onorari dell’avvocato.

Se il ricorrente perde il ricorso dovrà pagare anche le spese legali dell’amministrazione e dei controinteressati costituiti: un’impresa oculata conteggia tale costo fra i rischi del ricorso. Le spese, peraltro, tengono conto dei contributi unificati che i concorrenti avranno versato per i ricorsi incidentali.

Il codice appalti stabilisce che risarcimento del danno consequenziale alla illegittimità della gara ammonti al 10% del valore della gara stessa (pari all’utile presunto): quindi per una gara del valore di € 100.000,00, il risarcimento ottenibile è di norma pari a € 10.000,00.

In sostanza, la previsione normativa comporta, come conseguenza, che per gli appalti di valore inferiore al quarto di milione di euro (che sono la maggior parte) la tutela giudiziaria è di fatto antieconomica.

In termini di rischio di impresa, tale norma rappresenta un incentivo alla corruzione, economicamente più conveniente della tutela giudiziaria.

Mafia: costituito a Catania osservatorio appalti pubblici

(ANSA) – CATANIA, 30 MAG – Si e’ costituito a Catania, promosso da Avvocati in Europa, Codacons e dal Coordinamento Microimprese per la tutela e l’assistenza (Comitas), l’osservatorio indipendente sugli appalti pubblici, il cui obiettivo, tra l’altro, e’ quello di eliminare il pericolo di inquinamento mafioso. Lo annuncia il segretario nazionale del Codacons Francesco Tanasi. ”La contrattazione pubblica – afferma Tanasi – persegue per legge l’obiettivo, di pubblico interesse, di ottenere la stipula dei contratti alle migliori condizioni in rapporto ad una spesa efficiente, razionale e per quanto possibile contenuta delle risorse pubbliche”. ”Cio’ e’ possibile – continua – solo a condizione che tutte le fasi della procedura siano gestite con trasparenza e nella certezza delle regole, in modo da garantire la concorrenza tra le imprese partecipanti e da escludere del tutto il pericolo dell’inquinamento mafioso. Solo cosi’ gli investimenti pubblici possono diventare un volano per un’economia virtuosa”. A coordinare l’attivita’ dell’osservatorio saranno gli avvocati Isabella Altana, Mauro Di Pace e Angela Scarpulla.(ANSA).

Reato di immigrazione clandestina e emersione dal lavoro nero

Pubblichiamo di seguito la sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 8 del 10 maggio 2011, la quale, nel recepire la sentenza della CGUE del 28 aprile 2011, ne trae conseguenze in ordine alla illegittimità dei provvedimenti amministrativi che dipendono dall’accertamento della sussistenza del reato.

Nella fattispecie, si tratta dell’annullamento del provvedimento di diniego della istanza di emersione dal lavoro nero a favore di un migrante già condannato per il reato di immigrazione clandestina. Sotto il profilo del “tempus regis actum”, l’Adunanza Plenaria ritiene non giuridicamente stabilizzata, e dunque travolgibile, la situazione giuridica soggettiva sottoposta al vaglio giurisdizionale, grazie alla tempestiva impugnazione del provvedimento. Continua a leggere »

La Corte di Giustizia dell’UE boccia il reato di immigrazione clandestina.

Di seguito la sentenza 28 aprile 2011 della CGUE, nella causa C-61/11, con cui è stabilito che la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, 2008/115/CE, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, in particolare i suoi artt. 15 e 16, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa di uno Stato membro che preveda l’irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo.

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Società partecipate e poteri di nomina dell’ente pubblico

L’art. 2449 c.c. stabilisce: “Se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una società per azioni che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, lo statuto può ad essi conferire la facoltà di nominare un numero di amministratori e sindaci, ovvero componenti del consiglio di sorveglianza, proporzionale alla partecipazione al capitale sociale”.

L’odierna formulazione è dovuta alla novella di cui all’art. 13, co. 1, della l. 25 febbraio 2008, n. 34, resasi necessaria a seguito della sentenza della CGCE 6 dicembre 2007, n. 463, che ha stabilito il seguente principio: “L’art. 56 Ce deve essere interpretato nel senso che esso osta a una disposizione nazionale, quale l’art. 2449 del codice civile italiano, secondo cui lo statuto di una società per azioni può conferire allo Stato o a un ente pubblico che hanno partecipazioni nel capitale di tale società la facoltà di nominare direttamente uno o più amministratori, la quale, di per sé o in combinato con una disposizione, quale l’art. 4 d.l. 31 maggio 1994 n. 332, conv., in seguito a modifiche, nella l. 30 luglio 1994 n. 474, come modificata dalla l. 24 dicembre 2003 n. 350, che conferisce allo Stato o all’ente pubblico in parola il diritto di partecipare all’elezione mediante voto di lista degli amministratori non direttamente nominati da esso stesso, è tale da consentire a detto Stato o a detto ente di godere di un potere di controllo sproporzionato rispetto alla sua partecipazione nel capitale di detta società”.

Nel caso di specie lo Statuto riservava al socio pubblico il potere di nomina di 2 amministratori su 5, a fronte di una sua partecipazione al capitale sociale del 35% (per statuto mai inferiore al 35%). Il socio privato, in violazione dello Statuto, eleggeva invece 4 amministratori in quota propria, riservando al Comune la nomina del solo presidente, e ritenendo il rapporto di 4 a 1 conforme al principio di proporzionalità (a fronte del rapporto proprietario 65% – 35%) come sancito dall’art. 2449 c.c.

Con l’ordinanza che pubblichiamo di seguito, il Tribunale di Ragusa si sofferma sul principio di proporzionalità e sul requisito del periculum in mora in fattispecie analoghe. Continua a leggere »

Regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, a norma dell’articolo 23-bis, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133

Di seguito pubblichiamo il Regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, D.P.R. 168/2010 Continua a leggere »

TIA: illegittima la tariffa rifiuti se non approvata dal Consiglio Comunale

Con questa sentenza, n. 1250/2009, il TAR Sicilia – Catania ha stabilito l’illegittimità della TIA quando essa sia stabilita con delibera dell’ATO e non del Consiglio Comunale.

La sentenza è di particolare interesse perché le tariffe stabilite dall’ATO sono spesso parecchio più gravose di quelle stabilite dai Consigli Comunali.

Lo studio è a disposizione per offrire maggiori informazioni.

Segue il testo integrale della sentenza. Continua a leggere »

Esami avvocato 2009: illegittimo il voto negativo non motivato.

Il TAR Sicilia – Catania, smentendo la giurisprudenza del CGA in materia, conferma il suo orientamento in materia di motivazione del giudizio di non idoneità relativo alle prove scritte dell’esame di avvocato.

Ritiene il TAR che la norma, dettata in materia di concorso notarile, che impone la motivazione del giudizio negativo di inidoneità, sia espressione del generale principio di trasparenza dell’azione amministrativa, e che pertanto essa vada applicata in via analogica anche nell’esame per l’abilitazione alla professione di avvocato.

Di seguito il testo della sentenza. Continua a leggere »

Pedaggi autostrade: l’ordinanza del Consiglio di Stato

Con la sentenza che pubblichiamo di seguito, il Consiglio di Stato conferma l’illegittimità dell’aumento dei pedaggi autostradali sancito dall’art. 15, comma 2, del D.L. 78/2010, così confermando l’ordinanza del TAR Lazio n. 3545/2010.

Tuttavia, sotto altro profilo, limita l’efficacia dell’ordinanza suddetta agli enti locali ricorrenti.

Questo perché le associazioni dei consumatori non hanno proposto un ricorso autonomo ma sono intervenute ad adiuvandum nel giudizio avanzato dagli enti locali (che esprimono interessi limitati territorialmente).

Tale decisione apre la strada a nuovi ricorsi (questa volta autonomi) delle associazioni consumeristiche.

Di seguito il testo integrale dell’ordinanza Continua a leggere »